CERTIFICATI BIANCHI
Noti anche come Titoli Efficienza Energetica (TEE), i certificati bianchi sono un’agevolazione sul risparmio energetico prevista dallo Stato. Questi titoli possono essere trasformati in denaro a fronte della realizzazione di un intervento di efficienza energetica. La condizione per ottenerli è che l’intervento in questione garantisca un risparmio energetico sostanziale. Ma quali sono i requisiti per ottenere un certificato bianco e chi rilascia questo titolo? Vediamo quali sono le linee guida sui certificati bianchi e come farne richiesta.
Certificati bianchi: cosa sono
I certificati bianchi sono incentivi nati a livello europeo per raggiungere gli obiettivi di diminuzione di energia primaria fissati dal pacchetto “clima-energia 20-20-20”. Questo pacchetto, successivo al protocollo di Kyoto, aveva lo scopo di:
- Elevare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili
- Accrescere del 20% il risparmio energetico
- Diminuire del 20% le emissioni di CO2.
In Italia il meccanismo dei certificati bianchi è stato istituito con il Decreto ministeriale 20 luglio 2004, entrato in vigore a gennaio 2005, ad oggi rappresenta il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica presente sul territorio italiano. Si tratta di titoli negoziabili che attestano il risparmio nell’uso finale dell’energia, ottenuto mediante interventi e progetti volti a incrementare l’efficienza energetica. Ogni certificato bianco corrisponde al risparmio di una TEP, ovvero una Tonnellata Equivalente di Petrolio.
Le TEP esprimono gli obiettivi di risparmio di energia primaria che i distributori di energia elettrica e gas naturale devono raggiungere ogni anno. A gestire, valutare e certificare i risparmi riconducibili ai progetti di efficienza energetica è il Gestore Servizi Energetici (GSE). Il valore energetico di un TEP si può comparare con il consumo annuale di energia elettrica di una famiglia media. Ad emettere concretamente i certificati è il Gestore del Mercato Elettrico (GME) previa approvazione del GSE.
Rilascio certificati bianchi
I certificati bianchi riguardano quattro tipologie di interventi:
- Risparmio di gas naturale
- Risparmio di energia elettrica
- Risparmio di altri combustibili per autotrazione (trasporti)
- Risparmio di altri combustibili non per autotrazione
Tale risparmio si misura in TEP che, come detto, corrisponde alla quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo. Il sistema attualmente in vigore prevede un contributo economico per la realizzazione dei suddetti interventi. Per capire il funzionamento dei certificati bianchi, occorre sapere che i distributori di energia elettrica e gas naturali con oltre 50.000 clienti finali sono tenuti a raggiungere questi obiettivi di risparmio di energia primaria attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, direttamente o tramite società controllate o controllanti.
In alternativa possono essere raggiunti acquistando i titoli da altri soggetti accrediti al meccanismo, nello specifico di ESCo (Energy Service Company) certificate, oppure di utenti pubblici o privati. Le ESCo sono società specializzate che si occupano di eseguire diagnosi, progetti, interventi di efficientamento e gestione energetica post intervento. Il loro contributo è a costo zero sia per l’ente pubblico che per le aziende. Le ESCo stipulano con questi soggetti un accordo che consente loro di essere retribuite tramite i risultati dell’intervento volto al risparmio energetico. Gli utenti, invece, devono aver nominato un esperto in materia di gestione dell’energia oppure devono essere in possesso di un sistema di gestione energetica certificato ISO 50001.
I certificati bianchi possono essere quindi scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME, oppure tramite contrattazioni bilaterali. Tutti i soggetti ammessi al meccanismo vengono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME.
GSE Certificati bianchi: chi può accedere?
Possono accedere al meccanismo: privati e imprese, Pubblica Amministrazione, distributori di energia elettrica e gas. I distributori interessati possono essere obbligati e volontari:
- Soggetti obbligati: tutti i distributori di energia elettrica e di gas, la cui utenza finale è superiore alle 50.000 unità
- Soggetti volontari: Energy Service Company, produttori, impiantisti, distributori con utenza finale minore di quella prescritta. A partire dal 2011 sono considerati volontari anche le organizzazioni soggette all’obbligo di nomina dell’energy manager, secondo la legge n. 10/91.
Dal 2017 al 2020 per i distributori (soggetti obbligati) sono stati fissati obiettivi di risparmio da raggiungere. Nello specifico è stato previsto il raggiungimento, tramite interventi di efficienza energetica, di:
- 7,14 milioni di TEP nel 2017
- 8,32 milioni di TEP nel 2018
- 9,71 milioni di TEP nel 2019
- 11,9 milioni di TEP nel 2020
Gli obiettivi includono:
- Interventi associati al rilascio dei certificati bianchi spettanti all’energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)
- Interventi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile
- Interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del D.M. 106 del 20 maggio 2015
Certificati bianchi: regole, valore e validità
Ad aggiornare le regole di funzionamento dei certificati bianchi sono intervenuti i decreti 11 gennaio 2017 e 8 maggio 2018. Il decreto 30 aprile 2019, invece, ha sancito l’approvazione della Guida operativa per la promozione, l’individuazione, la definizione e la presentazione dei progetti. All’interno della Guida, redatta dal GSE, sono contenute le informazioni utili per la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi. Inoltre sono presenti indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle migliori tecnologie presenti nei principali settori produttivi. Il decreto 9 maggio 2019 ha invece determinato l’approvazione della Guida operativa per l’emissione dei certificati non derivanti da progetti di efficienza energetica.
Per quanto riguarda il valore monetario di un certificato bianco, è stato in origine fissato a 100 euro/TEP. Il valore energetico di un TEP, come detto, è comparabile col consumo annuo di energia elettrica di una famiglia media. Questo valore è soggetto a variazioni in base all’andamento del mercato energetico. Il sito del GME permette di monitorare la valutazione. Un certificato bianco ha una validità di cinque anni. La durata si estende fino a otto anni in caso di interventi effettuati sull’involucro edilizio, come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico.
Rilascio certificati bianchi
Certificati bianchi: i progetti ammissibili
Possono essere ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica non ancora realizzati e in grado di generare risparmi energetici addizionali. I progetti devono quindi garantire consumi energetici minori rispetto a quelli antecedenti la loro realizzazione o, in caso di nuove installazioni, minori rispetto a un consumo di riferimento. Non possono essere ammessi al meccanismo progetti che vengono realizzati per il solo adeguamento a vincoli normativi oppure a prescrizioni di natura amministrativa.
Ecco alcuni esempi di progetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi:
- Interventi di isolamento termico
- Efficientamento di reti elettriche, idriche e del gas
- Installazione di caldaie
- Installazione di generatori di aria calda
- Installazione di impianti di produzione di energia termica
- Installazione di motori elettrici
- Installazione di sistemi power quality
- Realizzazione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti
- Efficientamento linea di produzione della fibra ottica
Le tipologie di intervento realizzabili si possono consultare sul sito del GSE. I progetti si suddividono tra standardizzati e a consuntivo. I primi prevedono la possibilità di misurare le grandezze caratteristiche di un campione rappresentativo dei parametri di funzionamento del progetto. Quelli a consuntivo prevedono una misura puntuale delle grandezze caratteristiche sia nella configurazione ante che in quella post-intervento. Una volta approvato il progetto, l’emissione dei titoli di efficienza energetica avviene a seguito di un periodo di monitoraggio che determina i risparmi energetici. Una volta esaurito questo periodo e per l’intera durata dell’incentivo, occorre presentare al GSE richieste di certificazione dei risparmi conseguiti durante il periodo di riferimento.
Certificati bianchi e altri incentivi
I certificati bianchi non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas o con altri incentivi statali destinati ai medesimi progetti. Sono invece cumulabili, nel rispetto delle normative vigenti e nei limiti previsti dalla normativa europea, con finanziamenti locali, regionali e comunitari. Sono inoltre cumulabili con l’accesso a fondi di garanzia e di rotazione, contributi in conto interesse e detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. In questo caso il numero di titoli spettanti è ridotto al 50%.
Certificati bianchi fotovoltaico
La pubblicazione degli ultimi decreti ha inoltre reso impossibile ottenere i certificati bianchi a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici. Questa possibilità era concessa fino al 2017 per impianti fotovoltaici fino a 20 kW di potenza. Gli impianti di piccola taglia mantengono tuttavia la possibilità di accedere ad altri incentivi, rientrano tra questi lo scambio sul posto o le detrazioni fiscali come Ecobonus e Superbonus 110%. Inoltre per risparmiare sulla bolletta scegli le offerte business di Acea Energia dedicate a possessori di partita IVA, aziende e condomini. Con un pacchetto all inclusive per luce e gas hai la convenienza e la praticità di gestire tutto in un’unica bolletta.